Il decreto del Ministero del Lavoro e dell' Economia e delle Finanze che determina il valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell' aumento della perequazione delle pensioni spettanti per l'anno 2011, con decorrenza dal 1° gennaio 2012, nonchè il valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2010, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, è stato pubblicato sulla G.U. del 23 gennaio c.a. Per effetto dellla variazione percentuale vrificatasi negli indici dei prezzi al consumo per il periodo gennaio-dicembre 2010 ed il periodo gennaio-dicembre 2011, pari al 2,6%, la percentuiale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per il 2011 è determinata in misura pari al 2,6% dal 1° gennaio 2012, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo. Il decreto fissa anche, in via definitiva all' 1,6%, la perequazione per il 2010 . Pertanto, essendo stato determinato, in via provvvisaria, la percentuale di variazione in misura dell'1,4%, ai pensionati, per il 2011, sarà corriposto un conguaglio pari allo 0,2%. La pensione minima Inps per il 2012 sarà pari ad € 480,53. Bisogna ricordare che per il 2012 e 2013, in base alla legge 214/2011, la percentuale di aumento per le pensioni sarà assicurata sino all' importo di € 1.405,50 ( triplo dell'importo minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ). Per le prestazioni superiori al predetto limite e inferiori a questo importo, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, è attribuito fino alla concorrenza del predetto limite maggiorato, cioè sino ad € 1441.58 ( incremento massimo mensile di € 36,53 ). Sono esclusi, pertanto, per effetto della stessa legge, dall'aumento percentuali i trattamenti pensionistici superiori a tre volte il minimo Inps.
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